È nella fase iniziale degli accertamenti tecnici che si costruiscono – spesso in modo determinante – le future ipotesi accusatorie o difensive.
Per questa ragione, proprio nel momento in cui le evidenze digitali vengono acquisite per la prima volta, diventa essenziale garantire un approccio rigoroso, completo e tecnicamente fondato.
Lo Studio di Informatica e Scienze Forensi del Dott. Roberto Rocchetti assiste i propri clienti negli accertamenti tecnici irripetibili, attività che – per loro stessa natura – possono essere eseguite una sola volta. Questa caratteristica impone un livello di attenzione massimo: ciò che non viene acquisito correttamente in questa fase, non potrà essere recuperato in seguito.
È quindi necessario che l’estrazione dei dati avvenga:
- nel pieno rispetto della Legge 48/2008
- secondo metodologie forensi validate
- e soprattutto in modo completo ed esaustivo
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda proprio la completezza della copia forense. Nella prassi, infatti, non è raro che copie tecnicamente incomplete vengano comunque validate e utilizzate, pur in assenza di porzioni di dati potenzialmente rilevanti.
Tale criticità, raramente approfondita, può avere conseguenze decisive:
una copia non completa può determinare, da un lato, l’impossibilità di dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati, oppure, dall’altro, l’incapacità di provare condotte illecite subite da terzi o ignoti.
Per questo motivo, affidarsi sin dalle prime fasi a un esperto qualificato in informatica forense non rappresenta una semplice scelta, ma una garanzia concreta di tutela: solo un’analisi condotta con metodo scientifico e piena consapevolezza dei limiti tecnici degli strumenti consente di preservare integralmente il valore probatorio delle evidenze digitali e di costruire una difesa solida, credibile e sostenibile in sede giudiziaria.
ART. 359 CPP
Art. 359 c.p.p. (Consulenti tecnici del pubblico ministero)
1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.
2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.
ART. 360 CPP
Art.360 c.p.p. (Accertamenti tecnici non ripetibili)
1. Quando gli accertamenti previsti dall’articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 364 comma 2.
I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.
Se il pubblico ministero, malgrado l’espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell’ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.
