La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) e la consulenza tecnica di parte (CTP) in materia di proprietà industriale e intellettuale assumono un ruolo sempre più rilevante nelle controversie che riguardano software, asset digitali, marchi, brevetti e illeciti antitrust.
In tali procedimenti, la perizia informatica e tecnica del Dott. Roberto Rocchetti è finalizzata alla ricostruzione dei fatti tecnologici e alla valutazione delle eventuali violazioni dei diritti di proprietà industriale o intellettuale.
Le controversie possono riguardare, ad esempio:
- contraffazione di software o violazione di licenze d’uso;
- appropriazione di codice sorgente o algoritmi proprietari;
- violazione di marchi e brevetti;
- utilizzo illecito di asset digitali e know-how aziendale;
- pratiche di concorrenza sleale o illeciti antitrust.
In questi casi la perizia informatica forense consente di analizzare sistemi, dati e documentazione tecnica al fine di accertare l’esistenza o meno delle violazioni contestate.
Competenza giurisdizionale e misure cautelari
La giurisprudenza comunitaria prevede che le misure cautelari debbano essere richieste al giudice dello Stato membro nel quale il provvedimento dovrà essere eseguito.
Questo principio trova giustificazione nella necessità di considerare il luogo in cui si trovano:
- i beni da apprendere;
- le attività da vietare;
- le condotte da imporre o cessare.
In materia si richiama anche l’art. 10 della legge n. 218/1995, relativo ai criteri di giurisdizione internazionale.
Le Sezioni specializzate in materia di impresa
Con il D.L. n. 1/2012, successivamente convertito nella Legge n. 27/2012, il legislatore italiano ha riformato l’organizzazione giudiziaria trasformando le precedenti Sezioni specializzate in proprietà industriale nelle attuali Sezioni specializzate in materia di impresa.
Tali sezioni sono oggi competenti per le controversie che riguardano:
- proprietà industriale e intellettuale;
- diritto societario;
- concorrenza sleale;
- illeciti antitrust;
- diritti di autore e software.
Nell’ambito di tali procedimenti assume particolare rilievo la consulenza tecnica informatica, quando la controversia riguarda tecnologie digitali, software o sistemi informativi complessi.
L’azione di accertamento negativo
Tra le azioni frequentemente proposte nelle controversie di proprietà industriale vi è l’azione di accertamento negativo.
Si tratta di azioni dichiarative nelle quali il petitum consiste nella richiesta al giudice di accertare l’inesistenza di un diritto altrui.
In tali casi la parte ricorrente deve dimostrare che, in assenza di una pronuncia giudiziale di accertamento negativo, continuerebbero a prodursi effetti pregiudizievoli derivanti dalle contestazioni avanzate dalla controparte.
Il ruolo della consulenza tecnica nel procedimento cautelare
L’art. 132, comma 5, del Codice della Proprietà Industriale, introdotto dall’art. 59 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 131, disciplina la possibilità di acquisire, nell’ambito dell’istruttoria cautelare, un parere tecnico anche sommario a supporto del giudice.
Tale parere può risultare necessario per consentire al giudice di valutare l’attendibilità delle consulenze tecniche di parte prodotte nel procedimento.
Il giudice può quindi convocare un esperto ai sensi dell’art. 61 c.p.c., al fine di acquisire elementi tecnici utili alla decisione.
In tali contesti la consulenza tecnica informatica del Dott. Roberto Rocchetti può contribuire alla valutazione di questioni tecnologiche complesse, quali ad esempio:
- analisi di software e codice sorgente;
- verifica di algoritmi proprietari;
- ricostruzione di architetture informatiche;
- analisi forense di sistemi e dati digitali.
Accesso inaudita altera parte: descrizione e sequestro
Un istituto particolarmente rilevante nelle controversie di proprietà industriale e intellettuale è rappresentato dalle misure cautelari di descrizione e sequestro, spesso richieste con modalità inaudita altera parte, ossia senza la preventiva convocazione della controparte.
Tale disciplina trova riferimento in:
- artt. 41 e 50 dell’Accordo TRIPs (1994);
- artt. 128 e 129 del Codice della Proprietà Industriale.
Il D.Lgs. n. 131/2010 ha accorpato nell’art. 129 c.p.i. le misure cautelari della descrizione e del sequestro, mentre l’art. 128 c.p.i. è stato riformato introducendo l’istituto della consulenza tecnica preventiva.
La descrizione inaudita altera parte
La descrizione inaudita altera parte è uno strumento cautelare particolarmente incisivo.
Essa consente di procedere senza convocare la controparte, al fine di evitare che il soggetto destinatario del provvedimento possa:
- occultare le prove della contraffazione;
- modificare sistemi o documentazione;
- distruggere evidenze tecniche rilevanti.
La procedura prevede l’accesso ai locali o ai sistemi informatici della parte destinataria del provvedimento, al fine di descrivere le caratteristiche dei prodotti o servizi oggetto della presunta violazione.
L’operazione viene verbalizzata dall’Ufficiale Giudiziario, che può essere assistito da:
- un consulente tecnico;
- la parte ricorrente.
Nel contesto delle controversie tecnologiche, la consulenza tecnica informatica del Dott. Roberto Rocchetti può risultare determinante per:
- descrivere le caratteristiche tecniche di un software;
- analizzare codice sorgente o architetture informatiche;
- individuare eventuali elementi di contraffazione o violazione.
La descrizione come prova anticipata
La descrizione ha la funzione di acquisire una prova anticipata della violazione, prima dell’instaurazione del giudizio di merito.
Per tale motivo essa presenta caratteristiche simili all’accertamento tecnico preventivo previsto dall’art. 696 c.p.c., in quanto entrambe le procedure presuppongono l’urgenza di acquisire elementi di prova prima che possano essere alterati o dispersi.
La misura della descrizione inaudita altera parte rappresenta tuttavia un intervento particolarmente invasivo nella sfera giuridica del soggetto che la subisce, il quale può essere tenuto a esibire documenti, atti e file digitali, nei limiti stabiliti dal decreto del giudice e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati e dei segreti industriali.
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