Software e tutela della proprietà intellettuale ed industriale

Il codice informatico alla base degli algoritmi software, servizi web, librerie di funzioni o prodotti software è protetto dalla legge in base a un copyright, un marchio, un segreto commerciale o un brevetto software.
Trattare il software come proprietà intellettuale permette un maggiore controllo su chi lo usa e di come arriva al pubblico.

Il software può essere oggetto di reati come il furto del codice sorgente, plagio del codice, copia e riscrittura per camuffamento, utilizzo illegale senza licenza d’uso.
La protezione legale può essere applicata con un copyright o un brevetto. I marchi sono un’altra opzione, ma non proteggono il codice software.
Il diritto d’autore indica le opere d’autore originali come fissate in qualsiasi mezzo tangibile di espressione. In prima istanza il software può essere parificato alle “opere letterarie”.

Il copyright protegge la copia illegale del software.
La registrazione del copyright presso l’Ufficio copyright è una buona idea per scopi legali.
Un copyright ti concede diritti specifici in termini di software. Quando si detiene il copyright del codice software, è possibile:
• Creare copie del codice software
• Distribuire il codice, a pagamento e non
• Produrre un “lavoro derivato da”, che è un secondo software che utilizza del codice originale
• Registrare il codice sorgente da qualche parte o visualizzarlo in altro modo
Nel brevettare del software ci sono alcune opzioni specifiche per l’algoritmo o la GUI.
A differenza della legge sul diritto di autore, il diritto brevettuale protegge l’invenzione stessa. In questo modo, qualcuno non può creare un programma software con codice diverso che fa esattamente la stessa cosa che fa il tuo software. Il brevetto applicato al software non protegge le linee di codice dal plagio come fa il copyright.
Le difficoltà legate ai brevetti di software derivano dalla definizione di ciò che è brevettabile.

-Idee astratte
-Fenomeni naturali
-Leggi della natura-

Quando si brevetta il software, si devono soddisfare alcuni criteri:
-Il software deve essere utile o avere un’applicazione specifica.
-Deve essere nuovo.
-Deve avere un “passo inventivo” che non è ovvio per le persone sul campo.

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BANCHE DATI E BANCHE DATI SUI GENERIS

Sono un altro concetto che trova la sua possibile rappresentazione nel digitale.

In ambito nazionale troviamo una prima definizione nella Legge n. 675/96, abrogata e sostituita dal decreto legislativo n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”[4]che all’art. 4, lett. p, primo comma, recita: “p) ‘banca di dati’, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti.”

Il Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 169 “Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati[5]“, definisce: “Le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.”